Art. 70

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[1]Divieto di assunzione di nuovi affari

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 44. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1 (XI). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 8 n. 3

[3]In caso di inosservanza delle disposizioni del presente testo unico, del regolamento e dei decreti di autorizzazione e nel caso di irregolare funzionamento, il Ministero dell'industria e del commercio puo' vietare alle imprese l'assunzione di nuovi affari fino a che le imprese medesime non abbiano adempiuto alle disposizioni accennate, o non abbiano rimosso le irregolarita'. Il divieto di assunzione di nuovi affari deve essere sempre disposto quando l'impresa sia in stato di irregolare funzionamento per mancanza di disponibilita' patrimoniali, risultanti dal bilancio della gestione italiana, atte a coprire le cauzioni, le riserve matematiche, le riserve premi e sinistri dei rami danni. Le norme per la emanazione, la revoca e la pubblicazione dei decreti di divieto sono stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art70 · fonte su Normattiva