Art. 71
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[1]Liquidazione coatta per insufficiente copertura delle riserve matematiche
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 46
[3]Le imprese nazionali di assicurazione sulla vita, anche se esercitano l'assicurazione contro i danni, qualora non abbiano attivita' sufficienti a coprire le riserve matematiche, e le rappresentanze delle imprese estere, quando le attivita' esistenti nel territorio della Repubblica non siano sufficienti a coprire le riserve matematiche dei contratti stipulati nel territorio stesso, sono poste in liquidazione secondo le norme contenute nel titolo X.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva