Art. 71

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[1]Liquidazione coatta per insufficiente copertura delle riserve matematiche

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 46

[3]Le imprese nazionali di assicurazione sulla vita, anche se esercitano l'assicurazione contro i danni, qualora non abbiano attivita' sufficienti a coprire le riserve matematiche, e le rappresentanze delle imprese estere, quando le attivita' esistenti nel territorio della Repubblica non siano sufficienti a coprire le riserve matematiche dei contratti stipulati nel territorio stesso, sono poste in liquidazione secondo le norme contenute nel titolo X.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art71 · fonte su Normattiva