Art. 72
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[1]Liquidazione coatta per inosservanza delle disposizioni del testo unico e del regolamento
[3]Nel caso di persistente inosservanza delle disposizioni del presente testo unico e del regolamento e nel caso di esercizio in violazione delle disposizioni medesime, il Ministero dell'industria e del commercio ha facolta' di porre in liquidazione le imprese inadempienti. La liquidazione si effettua secondo le disposizioni del titolo X, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva