Art. 72

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[1]Liquidazione coatta per inosservanza delle disposizioni del testo unico e del regolamento

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 45. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440. conv. nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1 (XII)

[3]Nel caso di persistente inosservanza delle disposizioni del presente testo unico e del regolamento e nel caso di esercizio in violazione delle disposizioni medesime, il Ministero dell'industria e del commercio ha facolta' di porre in liquidazione le imprese inadempienti. La liquidazione si effettua secondo le disposizioni del titolo X, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art72 · fonte su Normattiva