Art. 73

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[1]Facolta' di divieto di cessione di rischi

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 57

[3]Le imprese nazionali, autorizzate ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla vita e contro i danni, debbono comunicare al Ministero dell'industria e del commercio i nomi dei riassicuratori ai quali cedono o retrocedono parte dei rischi che hanno assunto. Lo stesso obbligo compete alle rappresentanze di imprese estere autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni limitatamente ai rischi assunti nel territorio stesso. In casi speciali il Ministero dell'industria e dei commercio puo' vietare la cessione dei rischi in riassicurazione o retrocessione a determinate imprese estere che non abbiano istituita la legate rappresentanza nel territorio della Repubblica.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 15 aprile 1965 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art73 · fonte su Normattiva