Art. 74
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[1]Annullabilita'
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 472, art. 59
[3]I contratti di assicurazione di cui all'art. 4, stipulati da imprese italiane o da imprese estere legalmente rappresentate nel territorio della Repubblica, sono annullabili, con le modalita' stabilite dal regolamento, a richiesta, dell'assicurato, se le relative polizze non vengono regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle cauzioni prescritte dal presente testo unico. In tale caso l'impresa e tenuta a restituire integralmente i premi pagati.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva