Art. 77

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[1]Attribuzioni

[2]Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 4. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera d)

[3]La commissione e' organo consultivo del Ministero dell'industria e del commercio per la materia relativa alle assicurazioni private. La richiesta di parere della commissione e' obbligatoria:

  • 1)sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni;
  • 2)sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;
  • 3)sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni di cui all'articolo 110;
  • 4)sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i Quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;
  • 5)sugli svincoli totali delle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;
  • 6)sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private. Il Ministero puo' chiedere il parere della commissione sugli schemi di disegni di legge concernenti le assicurazioni private e sui ogni altra questione concernente l'esercizio di dette assicurazioni che ritenga opportuno sottoporre all'esame della commissione stessa.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 15 novembre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art77 · fonte su Normattiva