Art. 82
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[1]Stato di insolvenza
[2]Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 8 (n. 4).
[3]Quando un'impresa di assicurazione si trova in stato di insolvenza, si applica l'art. 195 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva