Art. 85

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[1]Privilegio delle attivita' a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni e sulle somme dovute da riassicuratori

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 51. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1 (XIII).

[3]Ai sensi dell'art. 31 hanno privilegio sulle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche, i crediti riguardanti:

  • a)i capitali assicurati dovuti per polizze di assicurazione sulla vita sinistrate o venute a scadenza nel termine stabilito nell'art. 83;
  • b)le riserve matematiche attribuite alle polizze ammesse al riparto e le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell'inizio della liquidazione. Hanno altresi' privilegio sulle attivita' a copertura delle cauzioni prescritte dall'art. 40 i crediti riguardanti:
  • a)gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro il termine stabilito nell'art. 83;
  • b)le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto. I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei trattati e dei contratti di riassicurazione con la impresa in liquidazione.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art85 · fonte su Normattiva