Art. 87

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[1]Concentrazione mediante apporto di attivita'

[2]Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, conv. nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, art. 1

[3]La concentrazione di azienda di assicurazione effettuata mediante apporto di attivita' in altre aziende di assicurazione in istato di regolare funzionamento non e' causa di scioglimento del contratto di assicurazione purche' l'esercizio relativo all'intero portafoglio assicurativo delle apportanti sia trasferito alle altre societa'.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art87 · fonte su Normattiva