Art. 89
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[1]Norme applicabili
[2]Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, conv. nella legge 28 gennaio 1934, n. 521, art. 3
[3]Le norme per il caso di fusione contenute nel regolamento sono estese ai casi di concentrazione di aziende di assicurazione e di trasferimento di portafoglio di cui agli articoli precedenti. Le relative deliberazioni e convenzioni devono essere preventivamente sottoposte al Ministero dell'industria e del commercio.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva