Art. 90
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[1]Riassicurazione del rischio mine
[2]Regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, art. 2
[3]L'Unione italiana di riassicurazione, di cui all'art. 50, e' autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione delle quote di rischio mine che eccedono la capacita' di copertura del mercato nazionale privato. Il limite, le condizioni e le modalita' della cessione in riassicurazione allo Stato sono fissate dal comitato di vigilanza di cui all'art. 94. Le deliberazioni del comitato sono subordinate alla approvazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, per quanto concerne la determinazione dei limiti di copertura e dei tassi di premio in base ai quali dovra' essere assunta la riassicurazione per conto dello Stato.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva