Art. 91

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[1]Autorizzazione alle imprese ad assumere in riassicurazione quote di rischi dei trasporti marittimi ed aerei

[2]Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 1.

[3]Il rischio dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti la capacita' di copertura delle societa' autorizzate ad assicurarli, possono essere assunti in riassicurazione da societa' autorizzate per altri rischi, anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto rispettivo.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art91 · fonte su Normattiva