Art. 92

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei

[2]Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 2

[3]Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 94, puo' autorizzare l'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, in aggiunta alla riassicurazione dei rischi mine prevista dall'art. 90, la riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei, che eccedono la capacita' di copertura del mercato assicurativo nazionale, e per i quali venga a mancare, per qualsiasi causa, la possibilita', o l'efficacia della riassicurazione presso mercati esteri.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art92 · fonte su Normattiva