Art. 93

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[1]Gestione della riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei

[2]Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 3

[3]L'Unione italiana di riassicurazione assume e gestisce le riassicurazioni di cui al precedente articolo con le modalita', le condizioni ed i limiti stabiliti dal comitato di vigilanza previsto dal successivo art. 94. Deve inoltre presentare ogni anno ai Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro un rendiconto della relativa gestione, compilato in conformita' alle prescrizioni del comitato di cui al precedente comma. Le deliberazioni del comitato riguardanti le prescrizioni predette sono soggette alla approvazione dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art93 · fonte su Normattiva