Art. 95
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[1]Divieto di abbuoni
[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 2
[3]E' fatto divieto a chiunque e' addetto al servizio esterno o interno degli enti e delle imprese autorizzati all'esercizio delle assicurazioni, sulla vita nel territorio della Repubblica, nonche' agli agenti ed intermediari di assicurazioni sulla vita di qualsiasi categoria, di abbuonare, direttamente ed indirettamente, all'assicurato o al contraente dell'assicurazione, in tutto o in parte, la provvigione per l'acquisizione del contratto. E' fatto divieto agli assicuratori di concedere, direttamente o indirettamente, a favore dell'assicurato o dei contraenti della assicurazione, abbuoni per la acquisizione di assicurazioni sulla vita. Il divieto di cui al precedenti commi riguarda anche gli abbuoni sotto forma di doni, merci ed oggetti, salvo che si tratti di doni di irrilevante valore.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 19 maggio 1995 · versione 0 su Normattiva