Art. 133

[1](Art. 26, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito a concorso, oltre quanto e' stabilito dall'articolo precedente per il loro passaggio nei ruoli degl'Istituti medi d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni: tali carriere, come pure le modalita' del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art133 · fonte su Normattiva