Art. 135

[1](Art. 26, comma 1° e 27, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]In luogo di assistenti ordinari e in determinate circostanze, possono, mediante concorso, essere assunti assistenti straordinari, i cui obblighi di servizio e la cui retribuzione saranno, caso per caso, stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. La retribuzione sara' in ogni caso inferiore a quella iniziale spettante agli assistenti ordinari. All'uopo e' necessaria l'autorizzazione del Ministro, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Gli assistenti straordinari possono essere confermati con le norme vigenti per gli aiuti ed assistenti ordinari. Oltre agli aiuti ed assistenti retribuiti, di cui agli articoli precedenti, possono essere nominati, con decreto del rettore o direttore, su designazione del professore ufficiale della materia, aiuti ed assistenti volontari. Gli aiuti e gli assistenti volontari devono essere scelti tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art135 · fonte su Normattiva