Art. 136
[2]Alle cattedre di lingue e letterature possono essere annessi lettorati per le esercitazioni relative. Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti e assistenti ordinari; il loro trattamento economico non puo' essere superiore a quello dei medesimi. Per l'ufficio di lettore di lingue straniere puo' prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva