Art. 136

[1](Art. 26, comma 1°, e art. 28, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Alle cattedre di lingue e letterature possono essere annessi lettorati per le esercitazioni relative. Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti e assistenti ordinari; il loro trattamento economico non puo' essere superiore a quello dei medesimi. Per l'ufficio di lettore di lingue straniere puo' prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art136 · fonte su Normattiva