Art. 213
[2]I Regi Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma e gli Istituti pareggiati di cui all'art. 229 hanno grado universitario e personalita' giuridica. Essi hanno lo scopo di compiere - in relazione al conferimento dei diplomi appresso indicati - la cultura di coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale. I diplomi sono di tre specie:
- a)di materie letterarie: italiano, latino, storia e geografia, lingue e letterature straniere;
- b)di filosofia e pedagogia;
- c)di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. I diplomi di cui alle lettere a) e b) si conseguono, dopo un corso di studi quadriennale, diviso in due bienni; il diploma di cui alla lettera c) dopo un corso triennale. I diplomi di cui alle lettere a) e b) hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. I diplomati dagli Istituti superiori di magistero che intendano di esercitare la professione di insegnanti negli Istituti medi d'istruzione, dovranno sostenere gli esami di cui all'art. 179 comma secondo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva