Art. 13
[2]Il Consiglio d'amministrazione puo' esser sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli. In caso di scioglimento, il governo amministrativo e' affidato ad un commissario straordinario, le cui indennita' sono poste a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto superiore.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva