Art. 13

[1](Art. 73, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 50, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

[2]Il Consiglio d'amministrazione puo' esser sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli. In caso di scioglimento, il governo amministrativo e' affidato ad un commissario straordinario, le cui indennita' sono poste a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto superiore.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art13 · fonte su Normattiva