Art. 18 — Art. 19 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047
[1]La commissione amministratrice puo' essere sciolta d'ufficio, per deliberazione motivata del consiglio comunale, approvata dalla giunta provinciale amministrativa.
[2]Il consiglio comunale non puo' essere chiamato a deliberare sullo scioglimento della commissione amministratrice se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.
[3]Per la validita' della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.
[4]Qualora in due successive convocazioni il consiglio comunale non potesse deliberare sulla proposta di scioglimento della commissione pel mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, ovvero quando, accertate le responsabilita', dei componenti la commissione ai termini dell'art. 7, od essendosi reso impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti stessi, il consiglio comunale ometta di deliberare, la commissione puo' sempre essere sciolta dal prefetto, previo parere della giunta provinciale amministrativa.
[5]In caso di scioglimento della commissione amministratrice da parte del consiglio comunale, questo procede alla nomina della nuova commissione nel termine di un mese. Nell'intervallo le attribuzioni della commissione sono esercitate dalla giunta municipale.
[6]Quando lo scioglimento sia decretato dal prefetto, questi invia un suo commissario per esercitare temporaneamente le attribuzioni della commissione amministratrice. Anche in questo caso il consiglio comunale procede alla nomina della nuova commissione nel termine di un mese.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti