Art. 188
[1](Art. 6, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382).
[2]Sono istituite presso le R. Universita' di Roma cinque borse di studio annuali dell'importo di L. 8000 ciascuna da conferirsi per concorso a giovani iscritti alla Facolta' di scienze politiche, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio della Facolta' medesima.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva