Art. 22

[1](Art. 1, R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892 - Art. 19, decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

[2]Le Universita' e gli Istituti superiori sono autorizzati a' stipulare particolari accordi, in virtu' dei quali gli studenti di una Universita' o Istituto possano seguire, agli effetti del conseguimento del titolo cui aspirano, gli insegnamenti di determinate materie in altro Istituto o Universita' della stessa sede, in cui tali insegnamenti sono impartiti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art22 · fonte su Normattiva