Art. 22
[2]Le Universita' e gli Istituti superiori sono autorizzati a' stipulare particolari accordi, in virtu' dei quali gli studenti di una Universita' o Istituto possano seguire, agli effetti del conseguimento del titolo cui aspirano, gli insegnamenti di determinate materie in altro Istituto o Universita' della stessa sede, in cui tali insegnamenti sono impartiti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva