Art. 1

[1]Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

[2]Art. 1.

[3](Art. 1, commi 1° a 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 1°, art. 4, commi 1° e 3° e art. 9 R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 1, commi 1° e 2°, decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1 R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1850 - Art. 2 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 4 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 3 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 1 R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965 - Art. 1 R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 - Art. 1, commi 1° a 3° e art. 20 R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 1 R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116 - Art. 1 legge 18 marzo 1928, n. 585 - Art. 11, comma 1° e art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[4]L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni. Essa e' impartita, ai fini e agli effetti previsti, dal presente T.U.: 1° nelle Regie universita' e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B; 2° nelle Universita' e negli Istituti superiori liberi. Le Universita' e gli Istituti hanno personalita' giuridica e autonoma amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente T. U. e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro dell'educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art1 · fonte su Normattiva