Art. 247

[1](Art. 9, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

[2]Per gli atti e contratti del R. Istituto orientale, pei quali non trovino applicazione le disposizioni del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, le tasse di registro, di bollo, ipotecarie e catastali sono ridotte di un quarto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art247 · fonte su Normattiva