Art. 253
[1](Articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, a, 1227).
[2]La R. Scuola normale superiore di Pisa ha per fine:
- a)di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;
- b)di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria. La Scuola accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva