Art. 265
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[1](Art. 6, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160).
[2]I tecnici e subalterni sono nominati con decreto Ministeriale per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Trascorso almeno un triennio, ove abbiano fatto buona prova, possono, su proposta dei direttori, conseguire la stabilita' nell'ufficio.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 29 ottobre 1942 · versione 0 su Normattiva