Art. 270

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[1](Art. 11, R. decreto-legge 27 ottobre 1920, n. 1933).

[2]I ruoli del personale scientifico e tecnico dei Regi Osservatori astronomici e vesuviano s'intendono ad ogni effetto compresi nei ruoli di cui all'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 29 ottobre 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art270 · fonte su Normattiva