Art. 309

[1](Art 125, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 63, R. decreto 30 novembre 1924. n. 2172).

[2]Coloro i quali all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, avevano la qualifica di professore emerito od onorario o di dottore aggregato, conservano la qualifica stessa e le prerogative ad essa inerenti a sensi del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvate con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795. Conservano del pari la qualifica e le prerogative riconosciute dalle disposizioni vigenti al 14 gennaio 1925, data di pubblicazione del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, coloro che alla data stessa erano professori emeriti e onorari e dottori aggregati negli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art309 · fonte su Normattiva