Art. 303

[1](Articoli 51 e 52, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n, 1604 - Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1926. n. 1933).

[2]I professori nominati nelle Universita' libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino anteriormente al 1° dicembre 1924, qualora da tale data o posteriormente ad essa siano stati o siano nominati professori di Universita' o di Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno diritto alla stessa condizione che ad essi spetterebbe qualora avessero ottenuto o ottenessero il passaggio in seguito a trasferimento. I professori di ruolo delle Universita' di cui al comma precedente nominati anteriormente al 1° dicembre 1924 presso le Universita' stesse non possono essere trasferiti ad Universita' o Istituti superiori di cui alle predette tabelle A e B se non siano stati compresi, anteriormente al 1° dicembre 1924, in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia o di materia affine presso Regie Universita' o Regi Istituti superiori, o non siano compresi nelle graduatorie dei concorsi successivamente banditi. I professori stabili delle libere Universita' di Camerino, Ferrara. Urbino e della R. Universita' di Perugia in servizio al 24 novembre 1926, data di pubblicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, purche' proposti dalle competenti Facolta' o Scuole col voto favorevole di due terzi almeno del numero dei professori di ruolo che vi appartengono e previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno essere trasferiti ad altra Universita' o Istituto superiore Regio o libero per la stessa materia di cui sono titolari, anche se non siano compresi in graduatorie di concorsi a cattedre, a norma di quanto prescrive il comma precedente.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art303 · fonte su Normattiva