Art. 317

[1](Art. 5, R. decreto 2 giugno 1932, n. 690).

[2]Il personale delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore assegnato ai posti che esistevano nei ruoli organici il 27 giugno 1932, data di pubblicazione del R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, e che per effetto del decreto stesso sono stati soppressi, e' considerato in soprannumero nel grado occupato alla data suddetta fino al riassorbimento per successive vacanze.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art317 · fonte su Normattiva