Art. 317
[1](Art. 5, R. decreto 2 giugno 1932, n. 690).
[2]Il personale delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore assegnato ai posti che esistevano nei ruoli organici il 27 giugno 1932, data di pubblicazione del R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, e che per effetto del decreto stesso sono stati soppressi, e' considerato in soprannumero nel grado occupato alla data suddetta fino al riassorbimento per successive vacanze.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva