Art. 5
[2]Con decreti Reali, promossi dal Ministro per l'educazione nazionale, di' concerto con quello per le finanze, puo' essere disposta:
- a)la fusione di Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria esistenti nella medesima sede o in sedi finitime;
- b)l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle Universita'. I decreti Reali di cui sopra saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterranno le modalita' delle fusioni o aggregazioni.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva