Art. 48
[1](Art. 4, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).
[2]Il Ministro dell'educazione nazionale puo' consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da. eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito. Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene. Gli Istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva