Art. 305

[1](Art. 77, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Sino a tutto l'anno accademico 1932-33, potra', con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri, disporsi, in deroga alle norme vigenti, il trasferimento o il comando anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario ad altro Istituto della stessa o di diversa sede di quei professori di ruolo delle Regie Universita', dei Regi Istituti superiori e dei Regi Istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile. Contro il provvedimento non e' ammesso alcun gravame, ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il Regio D.L. 16 ottobre 1934, n. 1816, convertito senza modificazioni dalla L. 1 aprile 1935, n. 631, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La disposizione di cui all'art. 305 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e' prorogata sino a tutto l'anno accademico 1935-36".

Testo vigente dal 2 dicembre 1934, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art305 · fonte su Normattiva