Art. 49

Gli Istituti scientifici delle Universita' e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze. Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento. Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonche' tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art49 · fonte su Normattiva