Art. 118
[2]Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:
- a)possedere una laurea o un diploma ottenuti presso un Istituto d'istruzione superiore. In casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di cui all'articolo seguente, puo' essere ammesso al giudizio per il conseguimento della libera docenza chi sia sprovvisto di laurea o diploma o li abbia conseguiti in Istituti stranieri; 13
- b)fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed eventualmente da prova sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia che si propone d'insegnare. La Commissione ha facolta' di dispensare dalle prove didattiche e sperimentali quei candidati la cui attitudine giudicasse gia' indubbiamente accertata. L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Puo' con decreto Ministeriale essere definitivamente confermata su deliberazione della Facolta' o, Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosita' scientifica e didattica del libero docente durante il quinquennio. Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, puo' essere prorogato nel caso di mancato esercizio per legittimo impedimento, secondo norme che sono stabilite nel regolamento generale universitario.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito senza modificazioni dalla 2 gennaio 1936, n. 73, ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che puo' prescindersi "dal possesso della laurea secondo e' previsto nel primo comma, lettera a), dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, solo quando trattisi di studiosi che abbiano superato 40 anni di eta'".
Testo vigente dal 17 luglio 1935, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva