Art. 60

[1](Art. 79, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 56, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di Enti o di privati a favore delle Universita' e Istituti cui sono rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo piu' utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle Universita' e Istituti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art60 · fonte su Normattiva