Art. 7
[2]I rettori e i direttori sono nominati dal Re tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Universita' o Istituto. Durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati. L'annessa tabella C determina le indennita' di carica spettanti ai rettori e ai direttori; tali indennita' non sono valutabili agli effetti della pensione. Quando il Ministro ritenga opportuno di non addivenire momentaneamente alla nomina del rettore o direttore, puo' designare, con suo decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendolo, sia tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'Universita' o all'Istituto, sia tra quelli di altra Universita' o Istituto della stessa sede. Il prorettore o prodirettore dura in ufficio un anno accademico e puo' essere confermato. Egli ha diritto all'indennita' spettante al rettore o al direttore.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva