Art. 61
Ai Consorzi universitari e' riconosciuta ((personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro)). Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento ((, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)).
Testo vigente dal 18 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 348 su Normattiva