Art. 98

[1](Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 20, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]I professori italiani, i quali, presso Universita' estere legalmente riconosciute, esercitino l'insegnamento come professori di ruolo ovvero mediante impegno contrattuale della durata di almeno un triennio, possono, quando siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre d'insegnamento in Istituti italiani d'istruzione superiore, ottenere il trasferimento a un posto della stessa o, di altra materia nei detti Istituti, secondo le norme che regolano i trasferimenti dei professori universitari. Per i professori anzidetti, quando siano trasferiti o nominati a posti di ruolo in Istituti italiani d'istruzione superiore, il servizio prestato in Universita' estere alle condizioni di cui al comma precedente e' computato, agli effetti dell'anzianita' e della carriera, allo stesso modo che se fosse stato prestato in Istituti italiani d'istruzione superiore. Il servizio predetto e' computabile per la pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta straordinaria del sei per cento sullo stipendio spettante all'atto della domanda per un periodo di tempo pari a quello valutabile.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art98 · fonte su Normattiva