Art. 102
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E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno. L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e (( da tre esperti)) designati dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie, locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalita' sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, puo' adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalita' previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 4 febbraio 2003 al 31 luglio 2010 · versione 12 su Normattiva