Art. 11 — Difensore civico
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Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresi' la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 1 gennaio 2010 · versione 0 su Normattiva