Art. 123 — Norma transitoria
Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2002, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva