Art. 16Municipi

Nei comuni istituiti mediante fusione di due o piu' comuni contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art16 · fonte su Normattiva