Art. 182 — Fasi della spesa
Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 35 — Gestione delle uscite
La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. L'impegno di spesa consiste nell'autorizzazione a impiegare le risorse finanziarie disponibili con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente…
Art. 83
(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme…
Art. 124
Riscontro della Corte dei conti sui titoli di spesa relativi a liquidazione di indennita' una tantum Gli ordinativi diretti emessi per la liquidazione di indennita' per una volta tanto sono soggetti al controllo successivo della Corte dei conti per l'accertamento…
Art. 83 — Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte
L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. La liquidazione e' effettuata al termine…
Art. 82 — Onorario e spese del difensore
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative …
Art. 82 — Onorario e spese del difensore
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative …
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art182 · fonte su Normattiva