Art. 197
Modalita' del controllo di gestione
Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale delle province, dei comuni delle comunita' montane, delle unioni dei comuni e delle citta' metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: ((a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;))83
- b)rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche' rilevazione dei risultati raggiunti;
- c)valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita' dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
83Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
Testo vigente dal 12 settembre 2014, tuttora in vigore · versione 84 su Normattiva