Art. 201
Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario
Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ((, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilita' di indebitamento,)) ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.83 Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore ((a cinquecentomila euro)), gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.83 COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:
- a)la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b)l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c)l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
83Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
Testo vigente dal 12 settembre 2014, tuttora in vigore · versione 84 su Normattiva