Art. 202
Ricorso all'indebitamento
Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva