Art. 206 — Delegazione di pagamento
Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 83 L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
83Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
Testo vigente dal 1 gennaio 2015, tuttora in vigore · versione 87 su Normattiva