Art. 218 — Annotazione della quietanza
Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova documentale.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva